Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'
istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli
italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero
nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della
circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di
cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e
quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati
all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto
ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita anche i
rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le
autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di
attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita'
consolari, puo' rappresentare istanze della collettivita' italiana
residente nella circoscrizione consolare alle autorita' e alle
istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai
rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il
Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle
questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione
di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli
schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
Art. 2.
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce
ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile
della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi
alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del
quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale
fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita'
consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con
enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della
circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie
attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo
alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita',
all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale,
al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita'
italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per
la realizzazione di tali iniziative.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare
e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le
attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo
Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri
enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte
per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di
particolare importanza per la comunita' italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle
norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire
l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di
mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana,
nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e
della lingua italiana, il Comitato:
Nota all'art. 2:
Art. 3.
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento
dei propri compiti con:
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati
nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al
comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari
esteri, tramite l'autorita' consolare, entro il 31 ottobre di ogni
anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio
funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di
finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione
annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre
revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno
dall'autorita' consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri
decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che
viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite
dell'autorita' consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti
sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono
determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalita' dei
servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei
componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunita'
italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato,
nonche' della realta' socio-economica del Paese in cui il Comitato
opera.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di
giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal
Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono
tenuti a disposizione della competente autorita' consolare, per
eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la
documentazione contabile e amministrativa e' consegnata entro dieci
giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.
(Sede e segreteria)
1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per il reperimento
della sede.
Art. 5.
1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le comunita' fino a
100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte
da piu' di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione
del numero dei membri, la consistenza delle comunita' e' quella
risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le
elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate,
purche' iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti
per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La
candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola
lista. Nel caso di candidatura in piu' circoscrizioni o in piu'
liste, il candidato non e' eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari
opportunita' e una efficace rappresentazione della comunita' di
riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano
servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonche'
coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori
salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i
legali rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che
operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali
rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono
finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicita' e'
assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo
consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante
appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza
diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi', essere
chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in
relazione agli argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE),
istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive
modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto,
alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono.
Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del
Comitato.
Art. 6.
1. In ogni Paese in cui esiste piu' di un Comitato e' istituito un
Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun
Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo.
Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle
riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i
parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le
riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i
presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese e' tenuta una riunione,
indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei
consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per
discutere i problemi della comunita' italiana. A tale riunione sono
invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione
elettorale.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati
alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei
Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
226.000 euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 7.
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui
all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i
cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un
terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunita'
italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita'
consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai
rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine
italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da
cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio
segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello
dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta' piu' uno dei voti
del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla
elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 8.
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono
rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per
qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato
non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata in
carica di tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto
per la generalita' dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione del
presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti
sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui
appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del
Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro del
Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione
consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della
meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove
elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento.
L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento del Comitato
quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero
legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica
della circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare
espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta
dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il
comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento
del Comitato.
Art. 9.
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il
Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In
caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita'
delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno
dei componenti in carica.
Art. 10.
1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale
maggioranza, nella seduta successiva e' eletto presidente il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita',
e' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero e' determinato
dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui
apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate
individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione
sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5,
comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i
componenti elettivi del Comitato. Tale mozione e' posta ai voti in
apertura dei lavori della seduta successiva. Se e' approvata con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato
articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra
immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente
ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato
almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto
almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorita' consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato,
eletto ai sensi della legge stessa, e' incompatibile con quella di
componente del CGIE.
Art. 11.
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri
non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione,
ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a
due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
Egli e' coadiuvato dal piu' votato dei membri dell'esecutivo che
svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parita' di
voti, dal membro piu' anziano come componente del Comitato e, tra
membri di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le
sue direttive.
Art. 12.
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle
quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni,
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del
Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio
consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Art. 13.
(Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini
italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno
sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi
del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' reso pubblico con modalita' definite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso
regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto
elenco.
Art. 14.
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto
attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e'
per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli 21 e
22.
Art. 15.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette
dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di
scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato,
l'indizione e' effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del
decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza della
collettivita' italiana mediante affissione all'albo consolare,
circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni
possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un
numero di elettori non inferiore a cento per le collettivita'
composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed
a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani
superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e
non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una lista sono
considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 1.675.371
euro per l'anno 2003.
Art. 16.
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio
elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo
dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e
secondo le modalita' prescritti dal regolamento di cui all'articolo
26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, e'
costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato
elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un
suo rappresentante. 3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far
parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati,
tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal
capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle
liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella
circoscrizione e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di
cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di
controllare la validita' delle firme e delle liste presentate, di
costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e
gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei
seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide
se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parita', prevale
il voto del presidente.
Art. 17.
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari
esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale
elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede,
altresi', per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa
evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di
presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le
votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui
all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la
scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un
foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto
e il testo della presente legge.
4. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni
dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio
il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo
dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta
personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su apposito
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo
e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata
secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale,
l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta,
la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato
dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di
voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data
stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono
non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque
pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito
per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento
delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7
e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate.
Di tali operazioni e' redatto apposito verbale, che e' trasmesso al
Ministero degli affari esteri.
9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
10.257.100 euro per l'anno 2003.
Art. 18.
1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo
che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della
lista da lui votata, puo' esprimere un numero di preferenze non
superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze
espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita scheda o se
presenta segni di riconoscimento dell'identita' dell'elettore.
3. Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno tracciato a
fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome
stesso.
4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla stessa lista
vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il
voto di lista.
5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista con
l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo.
Art. 19.
1. Presso ciascun ufficio consolare e' costituito un seggio
elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella
circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle
operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima
della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i
presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima
dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il piu'
anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto, oltre che dal
presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non
inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati,
almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale
circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai
presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore e' assente all'atto dell'insediamento del
seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta
un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata, per l'anno 2003,
rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.
Art. 20.
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi
e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della
legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e,
tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le
contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei
voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato
elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia'
scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate
nulle.
Nota all'art. 20:
«Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui
partecipano i rappresentanti di lista, avvengono
contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti
espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
consegna al presidente del seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini
aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza
nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle
buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni
di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal
vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista
compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
1) accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda
busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
1) il vicepresidente del seggio estrae
successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti
la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna
scheda, nell'apposito spazio;
Art. 21.
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa
riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi
e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno
riportato i maggiori resti.
Art. 22.
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati
dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla
redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e'
sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di
voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15, comma
2.
Art. 23.
1. Nei Paesi in cui non e' possibile procedere all'elezione dei
Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati
aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui
all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati
dall'autorita' consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel
Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di
tremila cittadini italiani puo' istituire Comitati con funzioni
consultive da esercitare in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non
piu' di dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali
eleggono il proprio presidente, in conformita' alla normativa
relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici
consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3,
secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i
Comitati eletti.
Art. 24.
1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa
la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la
quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo,
sentita l'autorita' consolare, il Segretario generale del CGIE e i
componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.
Art. 25.
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente
legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive
alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 26.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della
presente legge.
Nota all'art. 26:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
Art. 27.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere
dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003
e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante
utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi
della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a
8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti
dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa
agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 27:
Art. 28.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive
modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
(Compiti e funzioni del Comitato)
a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione
consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili
garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative
vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei
contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai
Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c)
segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le
eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale
e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente
assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome
iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare
riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a
seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare
al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da
allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende
intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie
di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di
programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta,
sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi
associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali
e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al
Governo, alle regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta,
sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali
mezzi di informazione.
5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente
informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella
circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la
propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale».
(Bilancio del Comitato)
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari
esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni
italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i
Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie.
(Eleggibilita' e composizione del Comitato)
(Comitato dei presidenti)
(Membri stranieri di origine italiana)
(Durata in carica e decadenza dei componenti)
(Validita' delle deliberazioni)
(Poteri e funzioni del presidente)
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)
(Commissioni di lavoro)
(Sistema elettorale)
(Indizione delle elezioni e liste elettorali)
(Comitato elettorale circoscrizionale)
(Stampa e invio del materiale elettorale)
(Espressione del voto)
(Costituzione dei seggi elettorali)
(Operazioni di scrutinio)
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un unica ripartizione elettorale
estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le
seguenti operazioni:
2) accerta che il tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma
2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del
voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di
un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o
infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca
segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la
scheda annullata in modo tale che non sia possibile
procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne
recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle
operazioni di spoglio.
A tale fine:
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la
propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad
alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso
e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia
la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti
espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di
ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro
scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione
delle schede si applicano le disposizioni recate dagli
articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente
disposto dal presente articolo».
(Ripartizione dei seggi)
(Proclamazione degli eletti)
(Comitati non elettivi. Contributi)
(Soluzione delle controversie)
(Disposizione transitoria)
(Regolamento di attuazione)
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera abrogata)».
(Copertura finanziaria)
- La legge 8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione
dei comitati dell'emigrazione italiana».
(Disposizioni abrogative)
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003
CIAMPI
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
