COMITES – PAESI BASSI
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER I PAESI BASSI

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

ART. 1 -  PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Il Comites, costituito secondo la legge dello Stato italiano, è una istituzione della Comunità italiana all'estero, democratica e rappresentativa, che ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale, nel pieno rispetto della Legge e delle norme previste dall'ordinamento locale, e delle norme del diritto internazionale e comunitario. Il Comites collabora con l'autorità consolare, mediante una azione idonea di stimolo e di informazione, nella vigilanza della sicurezza sociale, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche e professionali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze predisposte dal Regno dei Paesi Bassi, o ivi applicabili dall'Unione Europea a favore degli immigrati nel settore culturale, scolastico, del mondo del lavoro, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nella società locale, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua Italiana. Il Comites fonda la propria azione sui principi di libertà di uguaglianza, di solidarietà e giustizia, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, e di favorire la collaborazione con le Associazioni degli italiani residenti nella circoscrizione Consolare di Amsterdam.

  

Art. 2 -  BILANCIO

 

  1. Il Comites provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini mediante:
  2. Le rendite del suo eventuale patrimonio
  3. I finaziamenti e contributi annuali disposti daI M.A.E.
  4. Le elargizioni di Enti pubblici italiani, olandesi e privati.
  5. Il ricavato da attività e manifestazioni varie.

  

Art. 3ORGANI

 

  1. Assemblea
  2. Presidente
  3. Esecutivo
  4. Commissioni di lavoro

  

Art. 4 - L'ASSEMBLEA DEL COMITATO

 

L' Assemblea del Comites su proposte proprie o pervenute da terzi, ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

 

  1. Mettere in atto programmi operativi che si ispirino ai Principi Fondamentali;
  2. Eleggere a maggioranza assoluta il Presidente (legge 286, art.10, comma 1);
  3. Eleggere a maggioramza seplice l' Esecutivo e i due Revisori dei conti;
  4. Approvare a maggioranza semplice i Bilanci preventivi e consuntivi;
  5. Modificare a maggioranza assoluta codesto regolamento.

 L’ Assemblea del Comites è publica.

  

 

Art. 5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

 

Essa può essere ordinaria o straordinaria:

  1. In via ordinaria avviene con almeno quindici giorni di preavviso scritto, a mezzo posta semplice o elettronica, da parte del Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o dalla metá dei membri dell'Assemblea e dall'Autorità consolare. Deve essere corredata da: luogo, data, ora della seduta, ordine del giorno e orario di chiusura dei lavori.
  2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o dalla metá dei membri dell'Assemblea e dall'Autorità consolare per iscritto, a mezzo posta semplice o elettronica, con almeno tre giorni di preavviso. L'Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono pubbliche.
  3. La convocazione è inviata agli organi del Comitato, all' Ufficio Consolare, al rappresentante del C.G.I.E. e per conoscenza alle associazioni, alla stampa ed ai mezzi di comunicazione esistenti sul territorio per dovuta diffusione. La convocazione dovrà indicare nel caso della presenza di esperti esterni, nominativi e funzione.

  

Art. 6 - ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

 

  1. L'ordine dei giorno delle riunioni dell'Assemblea è stabilito dall' Esecutivo.
  2. Variazioni o integrazioni all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie vengono apportate solo su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri, sempre che siano attinenti ai problemi all'ordine dei giorno, o che vengano richieste per motivi urgenti. Sull’urgenza decide l’assemblea stessa.

  

Art. 7 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

 

  1. Sono presiedute dal Presidente, in sua assenza sarà compito del Vice Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo la presidenza sarà a carico del membro più anziano di età dell'Esecutivo.
  2. Gli argomenti all'ordine del giorno saranno esposti dal Presidente.
  3. Tutti i membri hanno diritto di prendere la parola per esprimere il loro parere, dopo che il Presidente ne  abbia concesso la parola, con un limite di tempo massimo fissato ad inizio seduta dalla Presidenza.
  4. A seconda delle esigenze, il Presidente ha facoltà di modificare i tempi di intervento nel corso dell' Assemblea.
  5. Sono ammessi al voto dell’assemblea solo gli argomenti all’ordine del giorno. Gli argomenti trattati nelle “varie”, sono ammessi al voto solo  con il consenso dei due terzi dei membri (8 consiglieri).
  6. Tutte le delibere dei Comitato devono essere prese, in via ordinaria, per alzata di mano a maggioranza semplice. Solo nel caso in cui il voto coinvolga il giudizio su una persona o su di un caso di estrema delicatezza, il Presidente, motu proprio, o su richiesta di almeno 1/3 dei membri presenti, fa avvenire la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto.
  7. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.
  8. Il Presidente può invitare consulenti esterni o tecnici esterni per le commissioni a partecipare ed a prendere parola su determinati argomenti, previa approvazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta. In ogni caso gli ospiti hanno il solo diritto di relazionare ed a rispondere a precise domande, non possono partecipare al voto deliberativo. Le spese di partecipazione, qualora superino i 200  euro (viaggi, soggiorni ed onorari), dovranno essere preventivamente approvate dall'Assemblea.
  9. Tutte le riunioni sono verbalizzate dal segretario. Nel caso di presentazione di mozioni da parte di consiglieri, è richiesta la formulazione scritta.
  10. Tutte le delibere dei Comitato devono essere riportate nell'albo delibere del Comites.
  11. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno. (Art. 10)

  

Art. 8 - IL PRESIDENTE

 

Il Presidente rappresenta il Comitato e ne è il Rappresentante legale. È eletto a maggioranza assoluta dai suoi membri ed è l'interlocutore diretto con l'Autorità Consolare. Viene eletto a scrutinio segreto secondo la prassi stabilita dalla legge (Art.10, primo comma). Firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario.

  

Art. 9 - IL SEGRETARIO

 

Il Segretario del Comites, che svolge anche le funzioni di Segretario dell'Esecutivo anche senza esserne membro, viene eletto dall’Assemblea. Egli provvede alla conservazione degli atti dell'Assemblea e dell'Esecutivo, ed alla stesura dei verbali che, firmati dal presidente e da lui medesimo controfirmati, vengono trasmessi all'Ufficio consolare.

 

Art. 10 -  IL TESORIERE

 

Il Tesoriere deve agire nel rispetto delle direttive dell'Assemblea; viene eletto all'interno dei membri dell’assemblea. Egli provvede a tutte le operazioni contabili-amministrative, esegue i pagamenti e ne conserva gli atti. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all'Esecutivo. Riceve e deposita i fondi del Comites sull'apposito c/c bancario.

  

Art. 11 -  L'ESECUTIVO

 

L'Esecutivo, composto da un numero non superiore ad 1/4 dei membri dell'Assemblea, è formato dai membri a tal uopo eletti a maggioranza semplice secondo i dettami della legge, più il Presidente. Il Segretario e il Tesoriere  presenziano alle sedute senza diritto di voto. L'Esecutivo è convocato con una scadenza minima di due mesi, convocato con lettera del Presidente almeno otto giorni prima della riunione, ed in casi urgenti anche verbalmente in termini di tempi più ristretti. La sua convocazione è possibile anche su richiesta di almeno due dei suoi membri. In tal caso la richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente.

Compito dell'Esecutivo è quello di affiancare il Presidente nello:

  1. Stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea.
  2. Elaborare i bilanci da sottoporre all'Assemblea.
  3. Esaminare i problemi relativi all'attività del Comites, ed elaborarne le soluzioni.
  4. Proporre le Commissioni di lavoro ed i loro Presidenti.
  5. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri aventi diritto di voto.

  

Art. 12 -  LE COMMISSIONI DI LAVORO

 

  1. Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, la rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto deI Comitato.
  2. Le Commissioni vengono formate in caso di inchieste, o per argomenti speciali. Ttali Commissioni designano nel proprio seno un Presidente e/o un Relatore. Ultimati i lavori la Commissione informa l'Assemblea ed in seguito viene sciolta.
  3. Le Commissioni di lavoro miste sono cosi chiamate, perché formate da membri Comites e da esperti esterni. Esse sono presiedute da un membro deI Comites.
  4. Il Presidente di Commissione riferisce all'Assemblea sulla composizione e sulla fase di avviamento.
  5. L'Assemblea ratifica a maggioranza semplice la costituzione della Commissione. 
  6. Lo stesso membro non può essere Presidente di più di una Commissione. 
  7. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Presidente, un membro dell'Esecutivo a tal uopo delegato, il Capo dell'Ufficio consolare od un suo delegato.
  8. Le proposte delle Commissioni devono essere approvate dall'Assemblea per diventare operanti.

 

 Art. 13 - I REVISORI DEI CONTI

 

  1. Il Consiglio designa due Revisori dei conti, il terzo, designato dal Consolato, assume la presidenza deI Collegio.
  2. Possono essere designati Revisori dei Conti cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
  3. Le candidature sono presentate dai membri del Comitato.
  4. In caso di candidature in eccedenza, il Comitato procede per votazione. Sono designati i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

 

 Art. 14 -  REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE E DI BILANCIO

 

Il Presidente, a nome del Comites, convoca, entro i 45 giorni dalla fine della gestione annuale, i Revisori dei conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del Bilancio Consuntivo. I Revisori dei conti devono consegnare al Comites, entro sette giorni dalla data di revisione, un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e corrispondenza dei calcoli riportati nel Bilancio Consuntivo. Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Comites in tempo utile per la presentazione dei bilancio nei termini di legge. Il Presidente del Comites deve presentare il Bilancio Consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale di approvazione del Comites, dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all'Autorità Consolare locale.

 

 

Art. 15 -  I VERBALI

 

Tutte le riunioni dell'Esecutivo, dell'Assemblea e delle Commissioni devono essere verbalizzate. Le bozze dei verbali dovranno poi essere rimesse, entro 15 giorni, all'indirizzo dei membri dei Comitato, dell'Ufficio Consolare, redatti e firmati dal verbalista. Ogni verbale dovrà riportare la data e l'ora d'inizio della riunione, il numero ed il nome dei presenti, quello degli assenti giustificati ed ingiustificati ed il luogo della riunione. Dovrà annotare l'ora, eventuali varianti nelle presenze, l'ora di chiusura della riunione, l'ordine deI giorno e le sue eventuali modifiche. I membri dell'Assemblea che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta al Segretario. I verbali dell'Esecutivo vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile, e comunque prima della riunione successiva. I membri dell'Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione. I rilievi scritti vengono trattati in apertura di seduta. I verbali dell'Assemblea plenaria e dell'Esecutivo sono affissi pubblicamente nella bacheca Comites deI Consolato Generale d'Italia in Amsterdam. I verbali dell'Assemblea plenaria, dopo debita approvazione della stessa, sono messi a disposizione delle Associazioni iscritte all'albo consolare dietro richiesta scritta.

 

Art. 16 - SEDE DELLE RIUNIONI

 

Le Assemblee e le riunioni dell'Esecutivo per stesura ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi si tengono istituzionalmente neIla sede deI Comitato, per tutte le altre riunioni ordinarie o straordinarie il luogo viene stabilito dall’Esecutivo o dall’Autorità consolare se la riunione viene stabilita da questa.

 I membri deI Comitato presenti alle Assemblee firmano il registro delle presenze che serve da controllo per eventuali rimborsi spese.

Commissioni: si riuniscono secondo un criterio di risparmio di spese di viaggio e secondo il piano di finanziamento approvato dall'assemblea.

 

  

Art. 17 -  RIMBORSO DELLE SPESE

 

Tutti gli incarichi relativi all'attività del Comites sono gratuiti; ciò nondimeno, ai membri dei Comitato, dell'Esecutivo, delle Commissioni ed ai Revisori dei conti, esperti  o persone invitate a partecipare ai lavori del Comites, viene riconosciuto un rimborso spese di viaggio, in base alle tariffe deI mezzo di trasporto pubblico meno costoso. Inoltre viene riconosciuta una diaria di €10,00 per convocazioni varie, di € 25,00 per le riunioni dell’esecutivo e di      € 45,00 per le riunioni dell’assemblea plenaria.

Le modifiche della diaria possono essere modificate una volta all’anno dall’assemblea.

 

 

Art. 18  - REVOCA. SOSTITUZIONE. DIMISSIONI DAGLI INCARICHI

 

  1. Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta dell'Esecutivo non ne comporta la decadenza.
  2. Il Presidente, l'Esecutivo, i singoli membri dell'Esecutivo, i Presidenti di commissione, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei membri e votata a maggioranza assoluta dai membri dell'Assemblea. Le necessarie successive elezioni avvengono secondo le norme previste dalla legge istitutiva.
  3. Le dimissioni del Presidente o dei membri dell'Esecutivo e dei Presidenti di commissione hanno effetto solo dopo che l'Assemblea ne ha preso atto.
  4. Fino alle elezioni deI nuovo Presidente e del nuovo Esecutivo, il Presidente e l'Esecutivo uscente svolgeranno lavoro di normale amministrazione.
  5. Non è prevista l'elezione deI nuovo Esecutivo né la nomina del Segretario antecedentemente all'elezione del nuovo Presidente.

 

Il Presidente, qualora un membro dell'Assemblea leda con il suo atteggiamento o espressioni verbali la dignità del Comitato, provvede alla sospensione e l'allontanamento dalla seduta in corso del membro stesso.

 

 

Art. 19 - APPROVAZIONE E VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

 

  1. Questo Regolamento entra in funzione dopo aver avuto l'approvazione di almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea.
  2. Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto, da almeno tre membri al Presidente, che le mette all'ordine deI giorno della successiva riunione dell'Assemblea.

 

Art. 20 - VALIDITÀ E LUOGO DELLE RIUNIONI

 

Tutte le riunioni dell'Assemblea, dell'Esecutivo e delle Commissioni, per essere valide, dovranno avere la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

 Le riunioni dei vari organi del Comites si tengono presso la sede dello stesso o presso i locali all'uopo destinati da delibere dell’esecutivo.

  

Il presente Regolamento interno è stato approvato, all'unanimità, in data 25 febbraio 2006 dal Comites Paesi Bassi, riunito in seduta plenaria. Entra in vigore dalla data di approvazione e sostituisce tutti i Regolamenti interni precedenti.

 

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